Art. 347 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 346 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 348 c.p.c.

Art. 347 c.p.c. (Forme e termini della costituzione in appello) approfondisci

L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.