Art. 344 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 344 c.c. (Funzioni del giudice tutelare)
Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.112a
Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.