Art. 343 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 343 c.c. (Apertura della tutela)
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.223
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.(112a)