Art. 33 DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 33 DLT 385-1993 (Norme generali)
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro nè superiore a cinquecento euro.
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