Art. 337 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 337 c.p.c. (Sospensione dell'esecuzione e dei processi)
L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.