Art. 336 c.p.c.

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Art. 336 c.p.c. (Effetti della riforma o della cassazione) approfondisci

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.