Art. 335 c.c.

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Art. 335 c.c. (Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione) approfondisci

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.