Art. 335 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 335 c.c. (Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione)
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.