Art. 335-bis c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 335-bis c.p.p. (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e)
amministrativi). 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.