Art. 335-bis c.p.p.

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Art. 335-bis c.p.p. (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e) approfondisci

amministrativi). 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.