Art. 334 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 334 DPR 495-1992 (Rif. Art. 122 DLT 285-1992 - Contrassegno per le esercitazioni di guida) approfondisci

1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della lettera P sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3.
2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta scuola guida, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.

* vai all'articolo precedente: Art. 333 DPR 495-1992 (Rif. Art. 121 DLT 285-1992 - Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente)
* vai all'articolo successivo: Art. 335 DPR 495-1992 (Rif. Art. 123 DLT 285-1992 - Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole)

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