Art. 333 DPR 495-1992
Art. 333 DPR 495-1992 (Rif. Art. 121 DLT 285-1992 - Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente)
1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.
2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.
* vai all'articolo precedente: Art. 332 DPR 495-1992 (Rif. Art. 121 DLT 285-1992 - Competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in materia di esami di idoneità)
* vai all'articolo successivo: Art. 334 DPR 495-1992 (Rif. Art. 122 DLT 285-1992 - Contrassegno per le esercitazioni di guida)