Art. 32 RD 1736-1933
Art. 32 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune dellla Repubblica ; di trenta giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.
L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.
A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.