Art. 31 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 31 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.