Art. 327 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 327 c.p.p. (Direzione delle indagini preliminari )
1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.