Art. 326 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 326 c.p.p. (Finalità delle indagini preliminari )
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.