Art. 31 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 31 disp.att.c.p.p. (Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.