Art. 30 disp.att.c.p.p.

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Art. 30 disp.att.c.p.p. (Comunicazione al difensore di ufficio) approfondisci

1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 comma 3 del codice. 2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice. 3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinchè si provveda alla sostituzione.