Art. 31 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 31 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.
Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione ; nondimeno l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.