Art. 31 RD 1669-1933

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Art. 31 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.
Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione ; nondimeno l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.