Art. 30 RD 1669-1933

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Art. 30 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola «accettato», «visto» o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale . La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione. Ciò vale anche per la cambiale a certo tempo vista.
Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.