Art. 300 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 300 c.c. (Diritti e dovevi dell'adottato)
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato nè tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.