Art. 2 L 386-1990
Da Diritto Pratico.
Art. 2 L 386-1990 (Emissione di assegno senza provvista)
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3.098.
2. Se l'importo dell'assegno è superiore a euro 10.329 o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 6.197.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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