Art. 2 DLT 156-2012
Art. 2 DLT 156-2012 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374)
1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2.. - 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalità possono essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.»;
b) è inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto.
1-bis. Il giudice di pace di Aversa è rinominato giudice di pace di Napoli nord.
* vai all'articolo precedente: Art. 1 DLT 156-2012 (Riduzione degli uffici del giudice di pace)
* vai all'articolo successivo: Art. 3 DLT 156-2012 (Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati)