Art. 1 DLT 156-2012
Da Diritto Pratico.
Art. 1 DLT 156-2012 (Riduzione degli uffici del giudice di pace)
1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
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