Art. 1 DLT 156-2012

Da Diritto Pratico.

Art. 1 DLT 156-2012 (Riduzione degli uffici del giudice di pace) approfondisci

1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

* vai all'articolo successivo: Art. 2 DLT 156-2012 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.