Art. 29 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 29 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.
E' espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purché non si tratti della firma del traente.
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.