Art. 28 RD 1736-1933

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Art. 28 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.