Art. 29 DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 29 DLT 385-1993 (Norme generali) approfondisci

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

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