Art. 2954 c.c.

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Art. 2954 c.c. (Prescrizione di sei mesi) approfondisci

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.