Art. 2954 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2954 c.c. (Prescrizione di sei mesi)
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.