Art. 2953 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2953 c.c. (Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi)
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni. § 3 Delle prescrizioni presuntive