Art. 2948 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2947 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2949 c.c.

Art. 2948 c.c. (Prescrizione di cinque anni) approfondisci

Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.