Art. 2947 c.c.
Art. 2947 c.c. (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno)
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Indice
Che fine ha fatto il termine di decadenza di tre mesi per le richieste di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli?
Il secondo comma del presente articolo era stato sostituito dall'art. 8, 6° co., D.L. 23.12.2013, n. 145 con l'introduzione di un termine di decadenza di tre mesi per la richiesta di risarcimento: «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore». La legge di conversione, 21.2.2014, n. 9, ha però soppresso l'art. 8 del D.L. richiamato ripristinando il testo originale.