Art. 2931 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2931 c.c. (Esecuzione forzata degli obblighi di fare)
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.