Art. 2930 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2930 c.c. (Esecuzione forzata per consegna o rilascio)
Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.