Art. 2930 c.c.

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Art. 2930 c.c. (Esecuzione forzata per consegna o rilascio) approfondisci

Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.