Art. 2895 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2894 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2896 c.c.

Art. 2895 c.c. (Desistenza del creditore) approfondisci

La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.