Art. 2894 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2893 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2895 c.c.

Art. 2894 c.c. (Effetti del mancato deposito del prezzo) approfondisci

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'art. 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.