Art. 2882 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2882 c.c. (Formalità per la cancellazione) approfondisci

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.