Art. 2881 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2881 c.c. (Nuova iscrizione dell'ipoteca)
Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.