Art. 27 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 27 c.p.c. (Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione)
Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma.
Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.