Art. 26-bis c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 26 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 27 c.p.c.

Art. 26-bis c.p.c. (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti) approfondisci

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.