Art. 27 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 27 c.c. (Estinzione della persona giuridica)
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.