Art. 26 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 26 c.c. (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) approfondisci

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.