Art. 27 DPR 917-1986

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Art. 27 DPR 917-1986 (Reddito domenicale dei terreni) approfondisci

1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte domenicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonchè quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.