Art. 27 DPR 115-2002

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Art. 27 DPR 115-2002 (Notificazioni a richiesta delle parti) approfondisci

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.