Art. 26 DPR 115-2002

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 25 DPR 115-2002 vai all'articolo successivo: Art. 27 DPR 115-2002

Art. 26 DPR 115-2002 (Indennità di trasferta e spese di spedizione) approfondisci

1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,38, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,94 e di euro 1,39.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.