Art. 2748 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2748 c.c. (Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle)
ipoteche).
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.