Art. 2747 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2746 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2748 c.c.

Art. 2747 c.c. (Efficacia del privilegio) approfondisci

Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.