Art. 2707 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2707 c.c. (Carte e registri domestici)
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.