Art. 2706 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2706 c.c. (Conformità tra originale e riproduzione del telegramma)
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.