Art. 2701 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2701 c.c. (Conversione dell'atto pubblico)
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.