Art. 2701 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2700 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2702 c.c.

Art. 2701 c.c. (Conversione dell'atto pubblico) approfondisci

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.