Art. 2700 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2700 c.c. (Efficacia dell'atto pubblico)
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.