Art. 26 c.p.p.

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Art. 26 c.p.p. (Prove acquisite dal giudice incompetente ) approfondisci

1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite. 2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.