Art. 26 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 26 c.p.p. (Prove acquisite dal giudice incompetente )
1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite. 2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.