Art. 2633 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei)
liquidatori).
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.